IL NOSTRO STATUTO
STATUTO
Associazione non lucrativa di utilità sociale “LIBERI"
Art. 1. – Denominazione, carattere dell’associazione e sede.
E’ costituita in Roma, con sede legale in Via G. Armellini, 37 ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c. e del decreto legislativo 460/1997, l’associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “LIBERI – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in forma abbreviata “LIBERI-onlus”.
E’ fatto obbligo all’associazione dell’uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo O.N.L.U.S., in conformità al decreto legislativo n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
Art. 2 – Durata.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3- Finalità e attività.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di rappresentare e valorizzare il concetto-valore della libertà attraverso l’espressione musicale, teatrale, televisiva, radiofonica, cinematografica e/o comunque culturale e artistica. L’attività consiste principalmente nel promuovere e sviluppare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni (nazionali e internazionali) e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; attivare altresì iniziative musicali e culturali in genere, anche in collaborazioni con Istituti, Enti, Associazioni e/o Scuole in modo specifico per i soggetti detenuti nei penitenziari italiani, per le scuole, associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell’handicap.
L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.
Essa intende:
a) Promuovere, sviluppare e diffondere il concetto artistico della libertà attraverso gli Artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. L’associazione svilupperà degli eventi musicali, teatrali e cinematografici e/o comunque artistici, che diffondano il concetto della libertà nei penitenziari italiani e nelle aree culturalmente degradate dell’intero territorio nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, periferie degradate delle più grandi città d’italia). Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle opere artistiche in genere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci;
b) Favorire, elaborare, organizzare, nonché partecipare a manifestazioni musicali, culturali, ricreative, televisive –anche nelle forme del “reality”, del “talkshow” e/o ogni diversa forma ritenuta idonea alla realizzazione degli scopi statutari- cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo o promozione, legata all’arte in genere;
c) svolgere attività editoriale, letteraria, culturale e musicale, curando la creazione di siti internet e di canali telematici, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, trattati, saggi, articoli, e simili forme comunicative, per la diffusione e divulgazione delle attività dell’associazione e/o per la divulgazione e la tutela del concetto di “libertà”.;
d) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
f) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica, per tutti gli appassionati nonché per coloro che, per vari motivi, sentiranno di voler promuovere e tutelare il valore della “libertà”, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche ed ogni spazio pertinente per la realizzazione degli scopi statutari;
g) svolgere tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie per il conseguimento delle finalità dell’associazione, compresa la raccolta e l’accettazione di contributi e donazioni di qualsiasi tipo, sotto qualsiasi forma, l’acquisto e la disponibilità di beni mobili e immobili, il contrarre prestiti el’ottenimento di finanziamenti mediante –eventualmente- prestazioni di garanzia su beni o altrimenti;
h) l’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 460/1997, l’associazione svolge le su elencate attività nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
In particolare:
- È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione a meno che a destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus;
- è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 co. 190 l. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- è fatto obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale.
Art. 4. – Dotazione patrimoniale.
Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:
-dalle quote associative annuali;
-dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
-da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
-da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
-dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
-da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
-da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativa a produzioni stampate, audio e video;
- da tutto quant' altro, ancorchè qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti esclusivamente a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.
In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali:
-prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati,
- partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da privati.
L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative statutarie.
Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant’altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, i contributi che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione.
Art. 5 - Organi dell’Associazione.
Gli organi dell’Associazione sono i singoli Associati, l’Assemblea degli Associati,
il Consiglio Direttivo e il Presidente.
E’ facoltà dell’assemblea dei soci, su raccomandazione del Consiglio direttivo,
costituire un collegio dei probiviri. L’Assemblea o il Consiglio Direttivo possono
altresì costituire uno o più comitati tecnici,determinandone le modalità di orga-
nizzazione e funzionamento.
Art. 6 – Associati.
6.1. Sono Associati le persone fisiche che hanno in prima persona partecipato alla nascita dell’associazione (i c.d. soci fondatori, nella specie Sig. Alberto Mennini nato a Roma il 03.05.1965 C.F. MNNLRT65E03H501P e il Sig. Flavio Parente nato a Roma il 16.11.1973 C.F. PRNFLV73S16H501I) nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile del Consiglio Direttivo, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.
6.2. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo le proprie possibilità.
6.3. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso, per decadenza (cioè perdita di uno dei requisiti in base a cui è avvenuta l’ammissione) o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
6.4 Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 7 – Assemblea degli Associati.
7.1. L’Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso scritto (fax, telegramma, e-mail) almeno 10 giorni prima della data fissata e in via straordinaria quando sia richiesta dal Presidente o vi sia necessità; in prima convocazione, è valida se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla precedente, la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice degli Associati presenti di età sempre superiore a 18 anni. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.
7.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio nominato dall’assemblea stessa prima dei lavori.
7.3. L’Assemblea è investita delle seguenti competenze e attività:
- delinea e delibera le attività associative;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
- delibera in ordine allo scioglimento dell’associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. – Consiglio Direttivo.
8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) componenti nominati dall’Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali.
All’atto della costituzione e per i primi tre esercizi, esso sarà composto dai 2 soci fondatori (Alberto Mennini e Flavio Parente) e gradualmente, eventualmente, integrato con altri membri eletti dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
8.2 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Esso si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno ed è convocato da:
-il Presidente;
-ognuno dei Componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta scritta e motivata;
8.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri (nel caso di due soli componenti, questi devono essere entrambi presenti, salvo il verificarsi di comprovate situazioni di straordinaria urgenza, nelle quali le medesime decisioni possono essere validamente adottate dal solo Presidente). Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
8.4 Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8.5 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- Progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
- determinare gli importi delle quote annuali;
- deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
- elaborare il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo;
- deliberare le proposte di modifiche dello statuto;
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea e convocare le assemblee previste dallo Statuto;
- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- deliberare sull’assunzione di personale esterno per svolgere le attività dell’associazione e sulla stipula di contratti d’opera con soci e terzi;
- deliberare sull’adesione o partecipazione dell’associazione a Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa;
- redigere il bilancio relativo al periodo di un anno secondo il principio contabile di “cassa”;
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e /o Istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge e dal presente Statuto.
Nell’esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenze e prestazioni d’opera relative alle finalità statutarie, oltrechè affidare la previsione e certificazione di bilanci ad una società di revisione ufficialmente riconosciuta o a singoli professionisti iscritti all’albo.
Art. 9. – Il Presidente.
9.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.
9.2. Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo; in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall'Associato di età più elevata.
9.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
9.4. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre in armonia con gli scopi statutari :
- quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
- Sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
- stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.
Art. 10 – Regolamento e altre norme applicabili.
L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo;
Art. 11 – Esercizio sociale.
L’anno finanziario inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione non potranno mai essere distribuiti tra gli associati ma saranno esclusivamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. La tenuta della contabilità è affidata al Presidente medesimo, che ricopre altresì le funzioni di tesoriere dell’associazione. Quest’ultimo potrà avvalersi, per il migliore espletamente di tale funzione, a professionisti iscritti all’albo.
Art. 12- Durata del periodo di contribuzione.
Le quote di associazione hanno validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e devono essere versate entro e non oltre il 20 gennaio, pena la decadenza del diritto di associazione. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione per qualunque causa, non può richiedere il rimborso della quota associativa.
Art. 13 -Scioglimento dell’associazione.
In caso di scioglimento dell’associzione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell’associazione o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 imposta dalla legge.
Art. 14-Compensi.
Ai soci che ricoprono funzioni e/o cariche sociali, non competono compensi di alcun genere, ma il rimborso delle spese sostenute in nome o per conto dell’associazione, purchè documentate. Ai soli componenti del Consiglio Direttivo che svolgono per l’associazione attività lavorativa di tipo continuativo o ai quali sono attribuiti particolari incarichi aventi natura professionale, su delibera dell’assemblea, possono essere corrisposti emolumenti individuali annui i cui importi verranno stabiliti dall’assemblea stessa nel rispetto dei limiti di legge.
Art. 15-Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.
Chi siamo